Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 178/E del 30 settembre 2026
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 178/E del 30 settembre 2026 e interpretando l'art. 78, co. 25-bis, della Legge n. 413/1991, ha chiarito che gli enti bilaterali non devono comunicare al Fisco i dati dei rimborsi di spese sanitarie erogati agli iscritti se i contributi che li finanziano non offrono alcun vantaggio fiscale al lavoratore.
I DETTAGLI DEL CHIARIMENTO
Mancanza di benefici fiscali
Nel caso oggetto di interpello, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono interamente al reddito imponibile del dipendente e quelli a carico del lavoratore non sono deducibili.
Spese rimaste a carico
Poiché non c'è deducibilità o esenzione che dia un vantaggio Irpef, le spese sanitarie rimborsate si considerano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.
Esclusione dall'obbligo
Nella fattispecie, l'ente bilaterale non ha l'obbligo di trasmettere i dati dei rimborsi all'Agenzia delle Entrate. Le spese mantengono la detraibilità in capo al contribuente nei limiti di legge.