Inps
Comunicato del 12 gennaio 2026
Da dicembre 2023, i lavoratori autonomi e subordinati del settore dello spettacolo possono richiedere all’Inps l’indennità di discontinuità, introdotta dal D. Lgs. 175/2023. L’indennità è erogata in un’unica soluzione, su domanda, e copre un terzo delle giornate accreditate nell’anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità. Il freelance, il collaboratore (Co.Co.Co.), e il lavoratore con contratto a termine nel mondo dello spettacolo, può dunque richiedere questo sostegno pensato per i periodi di pausa tra un contratto e l'altro. Per poter fare domanda, è necessario però rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge di bilancio 2026:
il reddito Irpef dell'anno precedente non deve superare i 35.000 euro;
il lavoratore deve aver accumulato almeno 51 giornate di contributi al Fondo Spettacolo nell'anno precedente;
per gli attori di cinema o audiovisivo bastano 15 giornate nell'anno precedente, o 30 giornate totali negli ultimi due anni;
il guadagno deve derivare principalmente da attività nel settore spettacolo;
il lavoratore non deve avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sia un "intermittente" senza indennità di disponibilità.
La domanda va inviata ogni anno entro il 30 aprile. Il calcolo viene fatto sui requisiti maturati durante l'anno solare precedente.
L’Inps mette a disposizione un tutorial.