Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Sentenza del 22 ottobre 2026 (causa C-420/24)
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere o lasciare un luogo di lavoro diverso da quello fisso o abituale, su disposizione del datore di lavoro, costituisce “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE. La qualificazione vale anche se i viaggi avvengono al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, poiché, evidenzia la Corte, durante il tragitto il dipendente è soggetto alle direttive aziendali e non ha la libera disponibilità del proprio tempo.