Corte di Giustizia dell’Unione europea
Sentenza dell’8 settembre 2026, causa C-293/24
Con la Sentenza dell’8 settembre 2026, causa C-293/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato il rapporto tra trasferimento d’impresa, licenziamento collettivo e tutela dei lavoratori, soffermandosi anche sulla responsabilità dello Stato per errori commessi da un giudice nazionale di ultima istanza.
IL CASO
La vicenda riguardava alcuni dipendenti della compagnia aerea portoghese Air Atlantis, licenziati nel 1993 a seguito della liquidazione della società. I lavoratori sostenevano, tuttavia, che l’attività non fosse realmente cessata: Tap aveva infatti proseguito parte dei voli charter, acquisito alcuni contratti di leasing e riassorbito parte del personale precedentemente impiegato da Air Atlantis. La Cgue aveva già riconosciuto, nel 2015, che tali elementi potevano integrare un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa europea.
LA SENTENZA
La nuova sentenza chiarisce in particolare tre profili.
1. Tutela effettiva dei diritti dei lavoratori. L’art. 3 della Direttiva 77/187/CEE e l’attuale direttiva 2001/23/CE ostano a una normativa nazionale che consideri la percezione dell’indennità prevista per il licenziamento collettivo come accettazione definitiva del licenziamento, impedendo al lavoratore di contestarlo successivamente e di far valere i diritti derivanti dalle norme europee sul trasferimento d’impresa.
2. Accertamento del trasferimento sulla base di elementi oggettivi. Per stabilire se vi sia stato un trasferimento d’impresa occorre verificare, in concreto, se l’entità economica abbia conservato la propria identità. Sono quindi rilevanti elementi quali la prosecuzione dell’attività, il trasferimento di beni e contratti e, nei settori labour intensive, la riassunzione di una parte significativa dei lavoratori. La Corte ha censurato l’approccio del giudice portoghese, che aveva attribuito rilievo soprattutto alle finalità economiche perseguite dalle imprese nel contesto della liquidazione.
3. Responsabilità dello Stato per l’errore del giudice di ultima istanza. La Cgue ribadisce che il risarcimento può essere richiesto quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: la norma UE violata deve conferire diritti ai singoli, la violazione deve essere sufficientemente grave e deve sussistere un nesso causale diretto tra violazione e danno. Tali principi valgono anche quando la violazione deriva da una decisione di un giudice nazionale contro la quale non siano previsti ulteriori rimedi.
CONCLUSIONI
La pronuncia:
- da un lato rafforza il principio secondo cui la qualificazione di un trasferimento d’impresa deve essere effettuata sulla base di circostanze oggettive e della continuità dell’entità economica, indipendentemente dalla veste formale attribuita all’operazione;
- dall’altro conferma che l’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice di ultima istanza può concorrere a integrare una violazione sufficientemente grave del diritto UE e, in presenza degli altri presupposti, fondare la responsabilità risarcitoria dello Stato.