8 ottobre: Trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

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Ministero del Lavoro
Circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025
E’ stata pubblicata la Circolare 16/2025 che aggiorna le istruzioni operative per la concessione della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese con unità produttive situate in aree di crisi industriale complessa, come individuate dall’art. 27 del D.L. 83/2012. Questa nuova circolare sostituisce la precedente n. 13 del 27 giugno 2017 e tiene conto delle modifiche legislative più recenti, in particolare dell’art. 53-ter del D.L. 50/2017.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA MOBILITÀ IN DEROGA
Il trattamento può essere riconosciuto ai lavoratori che:
• erano dipendenti di imprese ubicate in aree di crisi industriale complessa;
• alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga (vengono esclusi, quindi, coloro il cui trattamento si era concluso prima di tale data, salvo eccezioni specifiche previste dal legislatore).
Condizioni
In generale, per accedere alla mobilità in deroga, il lavoratore deve:
• avere almeno 12 mesi di anzianità lavorativa, di cui almeno 6 mesi effettivi di lavoro (inclusi ferie, maternità, infortuni);
• aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al lavoro o a un percorso di politiche attive.
Alcune Regioni possono richiedere requisiti aggiuntivi, per cui è necessario consultare gli accordi quadro regionali sottoscritti con le parti sociali.
RUOLO DELLE REGIONI E ITER PROCEDURALE
Le Regioni hanno un ruolo chiave:
• sono le prime a dover ricevere e istruire le domande dei lavoratori;
• devono poi trasmettere l’istanza al Ministero, includendo:
- l’elenco dei beneficiari,
- il fabbisogno finanziario,
Il piano di politiche attive per il reinserimento dei lavoratori, con una relazione illustrativa. Il Ministero del Lavoro si occupa solo di verificare la sostenibilità finanziaria degli interventi, mentre le Regioni sono responsabili dell’accertamento dei requisiti e dell’attuazione delle politiche attive. Se l’istruttoria è positiva, il Ministero comunica l’esito alla Regione e all’INPS. A quel punto, la Regione può autorizzare ufficialmente il trattamento con un proprio decreto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS
Infine, il lavoratore deve presentare personalmente domanda all’Inps, pena la decadenza dal diritto, entro 60 giorni da:
- data di licenziamento,
- scadenza della precedente prestazione,
- oppure dalla data del decreto regionale, se successiva.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Ammortizzatori sociali ML Circoalre 16-2025 mobilità.pdf -
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