30 luglio: Trattamenti economici soggetti a tassazione separata

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 198 del 30 luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le misure compensative riconosciute ai lavoratori per compensare la modifica del sistema previdenziale possono essere soggette a tassazione separata, in quanto equiparabili al Tfr, ai sensi degli articoli 17 e 19 del Tuir.
IL CASO
Nel caso specifico, l’istante ha introdotto un nuovo regolamento che prevede un nuovo trattamento di fine rapporto, denominato Indennità di fine rapporto (Ifr). Ai lavoratori in servizio al 7 aprile 2020, che optano per uno dei regimi previsti (Ifr, Tfr con fondo pensione, o solo Tfr), vengono riconosciute misure compensative per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia concorda sul fatto che tali misure, essendo corrisposte al momento della cessazione del rapporto e calcolate in base alla sua durata, rientrano tra le indennità equipollenti al Tfr, secondo l’art. 17 del Tuir, e vanno quindi tassate separatamente. Viene richiamata anche la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1986, che conferma che le indennità equipollenti includono tutte quelle erogate alla cessazione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione, altresì, precisa che l’equipollenza non può che corrispondere al ''equivalenza'', con la conseguenza che vi rientrano senza esclusioni tutte le indennità che vengono corrisposte ''in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato'' (ex art. 2120, primo comma).

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AE Risposta-n-198-2025.pdf -
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