Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 37/E del 12 febbraio 2026
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come devono essere tassati i compensi in natura (come stock options e performance shares) quando maturano in anni in cui il lavoratore, pur essendo residente fiscale in Italia, lavorava all’estero ed era tassato con il sistema delle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 51, co. 8-bis del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
IL PRINCIPIO GENERALE
Per chi è residente fiscale in Italia, le imposte si pagano su tutti i redditi, ovunque prodotti.
Normalmente:
E il reddito da lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti, anche in natura (es. stock options);
E si tassa ciò che il lavoratore effettivamente riceve.
L’ECCEZIONE: LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI (art. 51, co. 8-bis)
Se un lavoratore:
E è fiscalmente residente in Italia,
E lavora all’estero in modo continuativo ed esclusivo,
E soggiorna all’estero per più di 183 giorni in 12 mesi,
allora il reddito non si calcola in base allo stipendio reale, ma in base a una retribuzione convenzionale forfettaria stabilita ogni anno con decreto ministeriale.
In pratica:
E non conta quanto si guadagna davvero
E si tassa una cifra standard fissata per categoria
EFFETTO IMPORTANTE SUI FRINGE BENEFIT
Secondo chiarimenti precedenti dell’Agenzia, quando si applicano le retribuzioni convenzionali:
1. tutte le componenti aggiuntive (bonus, premi, indennità, benefit in natura, stock options, ecc.);
2. non si tassano separatamente.
E questo, perché si considerano già assorbite nel calcolo forfettario.
IL CASO CONCRETO ESAMINATO
Il contribuente:
E era residente fiscale in Italia;
E ha lavorato all’estero applicando il regime delle retribuzioni convenzionali;
E ha esercitato:
nel 2024 → stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019;
nel 2025 → performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025.
COSA DICE L’AGENZIA
Non devono essere tassati in Italia:
E i fringe benefit derivanti da stock options maturate 2016–2019,
E le performance shares maturate 2022–2025,
perché durante quei periodi il reddito era già stato determinato con il criterio forfettario delle retribuzioni convenzionali.
Quindi quei benefit si considerano già “compresi” nella base imponibile.
L’ECCEZIONE NEL CASO SPECIFICO
Devono invece essere tassate le stock options maturate tra giugno e novembre 2016, perché in quel periodo non era stato applicato il regime delle retribuzioni convenzionali.
CONCLUSIONE
Per il soggetto residente in Italia che lavora all’estero ed è tassato con le retribuzioni convenzionali, tutti i compensi legati a quel periodo (anche stock options e azioni gratuite) non vengono tassati di nuovo quando li incassa. Ma se in un certo periodo non si applicava quel regime, allora i benefit maturati in quel periodo devono essere tassati normalmente.