20 marzo 23: Tregua fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

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Agenzia delle Entrate
Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023
Comunicato del 20 marzo 2023
Le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. I chiarimenti riguardano:
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
- l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la definizione agevolata delle controversie tributarie;
- la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza
- l’accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale;
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
IRREGOLARITÀ FORMALI, SANABILE L’INVIO TARDIVO DELLE E-FATTURE
La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE
Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali [art. 36-ter del Dpr n. 600/1973] non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Agevolazioni e altri benefici AE - Circoalre 6E 20 marzo 2023.pdf -
Agevolazioni e altri benefici AE - Comunicato 20 marzo 2023 tregua fiscale.pdf -
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