InL
Comunicato dell’8 luglio 2026
L'attività ispettiva sul rischio da stress termico si basa sulle precedenti note dell'InL e sul D.M. n. 95/2025, che impone una gestione strutturata del rischio legato alle emergenze climatiche. Durante i controlli estivi, soprattutto nei settori più esposti (edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider), gli ispettori dovranno verificare che il datore di lavoro abbia valutato il rischio nel Dvr e adottato adeguate misure di prevenzione. I controlli riguarderanno, in particolare, la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua potabile, l'uso di idonei Dpi, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria per i soggetti più vulnerabili e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst). Sarà inoltre verificata l'effettiva applicazione delle misure previste e, nei casi di rischio elevato per la salute, anche la sospensione temporanea delle attività lavorative. Il datore di lavoro e il preposto sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i lavoratori, mentre gli Uffici territoriali sono chiamati a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta, come il progetto Worklimate.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 27/2026 2026 - La Rivista del Lavoro 27.
E’ disponibile la Informativa per i clienti dello studio 2026 - Tutela dei lavoratori esposti al rischio da calore – Richiamo agli obblighi del datore di lavoro.