24 settembre: Tutela dei videoterminalisti: chiarimenti del Ministero

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Ministero del Lavoro
Interpello n. 3 del 24 settembre 2026
Il Ministero del Lavoro chiarisce che la qualifica di lavoratore videoterminalista (secondo il Titolo VII del D. Lgs. 81/2008) si basa sul tempo effettivo di utilizzo dell'attrezzatura e non sulla qualifica o sulla mansione formale. La Commissione ha inoltre ribadito che i locali nei quali gli agenti svolgono la propria attività sono luoghi di lavoro e devono quindi rispettare i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento a altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Il parere non stabilisce però misure specifiche per i singoli Banchi Agenti: la conformità deve essere verificata in relazione alle caratteristiche concrete dei locali e dell’attività svolta.
I PUNTI CHIAVE DELL'INTERPELLO
- soglia delle 20 ore: se un lavoratore (come, nel caso di specie, gli agenti di stazione dell'Anm di Napoli) usa il videoterminale per oltre 20 ore settimanali, scattano tutti gli obblighi di tutela;
- tempo effettivo: conta quante ore si passa davanti allo schermo durante il lavoro ordinario;
- tutele applicabili: valutazione dei rischi, diritto alle pause e sorveglianza sanitaria obbligatoria.].
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 38/2026, riservata agli abbonati 2026 - La Rivista del Lavoro 38.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sicurezza e igiene sul lavoro ML interpello-3-del-24092026.pdf (PROTETTO).pdf -
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