27 luglio: Utilizzo della propria auto per motivi di servizio e diritto al rimborso delle spese

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Corte di Cassazione
Ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026
La Cassazione ha chiarito quando un lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della propria auto per motivi di servizio.
IL CASO ESAMINATO
Il caso riguardava un dipendente che, ogni giorno, raggiungeva con il proprio veicolo un deposito aziendale situato in un Comune diverso da quello indicato nel contratto come sede di lavoro, dove ritirava il mezzo aziendale necessario per svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte ha precisato che il rimborso non spetta automaticamente ogni volta che il lavoratore utilizza la propria auto. Occorre verificare quanto previsto dal contratto collettivo applicabile, le modalità concrete dello spostamento e, soprattutto, se l’utilizzo del veicolo sia effettivamente collegato alle esigenze organizzative dell’azienda. Nel caso esaminato, il Ccnl di settore prevedeva la possibilità di utilizzare l’auto privata per ragioni di servizio, previa autorizzazione del datore di lavoro o su sua richiesta. Secondo i giudici, lo spostamento del dipendente non poteva essere considerato un normale tragitto casa-lavoro. Il lavoratore, infatti, era tenuto a raggiungere il deposito per ritirare il mezzo aziendale indispensabile allo svolgimento della prestazione. L’utilizzo dell’auto privata era quindi funzionale all’organizzazione del servizio e rispondeva a un’esigenza dell’impresa, elemento che giustifica il riconoscimento del rimborso.
DISTINZIONE FRA SEDE DI LAVORO E POSTO DI LAVORO
La Cassazione ha inoltre distinto il concetto di sede di lavoro da quello di posto di lavoro. La sede di lavoro rappresenta il riferimento territoriale del rapporto di lavoro, mentre il posto di lavoro, richiamato dal contratto collettivo ai fini dell’orario di lavoro, ha una funzione diversa e non può essere utilizzato per escludere il diritto al rimborso delle spese di viaggio.
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’AUTO PRIVATA
Infine, la Corte ha affrontato il tema dell’autorizzazione all’uso dell’auto privata. Pur in assenza di un’autorizzazione espressa, i giudici hanno ritenuto sufficiente un’autorizzazione tacita, desumibile dalla prassi aziendale consolidata, dall’assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro, dalla necessità quotidiana di raggiungere il deposito e dalla mancanza di soluzioni alternative praticabili. In queste circostanze, il comportamento dell’azienda è stato considerato equivalente a una richiesta implicita di utilizzare il veicolo personale, con conseguente diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute.

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