Presidente della Repubblica
D. Lgs. n. 160 del 9 settembre 2026
G.U. n. 214 del 15 settembre 2026
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”.
Si segnala in particolare l’art. 12 - Modifiche al codice penale
“1. Al codice penale, dopo l'articolo 437 è inserito il seguente:
Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi).
Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto
derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto. L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato”.
L’articolo richiamato riveste particolare importanza dato che i “Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento Ue” individua al punto 4 come “ad alto rischio”:
“Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro”.