Presidente della Repubblica
Legge n. 70 del 7 maggio 2026
G.U. n. 106 del 9 maggio 2026
E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge recante "Valorizzazione della risorsa mare", che introduce, tra l’altro:
1. sgravi contributivi al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione (art. 30);
2. disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca (art. 31).
REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO
Ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, l’art. 30 istituisce uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali per una durata massima di 24 mesi, nei limiti di spesa previsti. È rivolto alle imprese di pesca marittima che assumono lavoratori precedentemente imbarcati su navi soggette ad arresto definitivo e demolizione (tramite fondi Feampa). Per accedervi, il pescatore deve aver lavorato sull'imbarcazione demolita per almeno 90 giorni nei 24 mesi precedenti e il nuovo imbarco deve avvenire entro tre mesi.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’art. 31 dà piena attuazione alle tutele di cui all'art. 8, co. 4, della Legge n. 457/1972 e rimanda a un apposito decreto interministeriale (Lavoro, Agricoltura e Economia) la definizione delle causali di intervento, dei criteri e delle modalità di erogazione delle integrazioni salariali a beneficio dei lavoratori. Tale decreto attuativo è previsto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.