Corte di cassazione
Ordinanza n. 4313 del 19 febbraio 2024
La Corte di Cassazione ha ribadito la propria costante giurisprudenza in materia applicativa delle leggi antidiscriminatorie, riconoscendo una discriminazione del lavoro svolto a part time e una discriminazione indiretta di genere, quest’ultima in ragione del fatto che il part time è praticato prevalentemente da dipendenti di genere femminile, al caso di un ente pubblico che aveva indetto una selezione interna del personale per il passaggio a una fascia retributiva superiore, e aveva previsto per i dipendenti a tempo parziale un punteggio dell’anzianità minore di quello per i full time, legato al minor numero di ore svolte rispetto a questi ultimi.