Consiglio di Stato
Sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025
Il Consiglio di Stato ha confermato che il visto di conformità può essere rilasciato solo da professionisti iscritti ad ordini o collegi – commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali ed esperti – escludendo quindi i tributaristi. Non serve modificare la legge, perché la riserva professionale è considerata pienamente legittima. La decisione accoglie la posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti e respinge quella della Lapet, l’associazione dei tributaristi che aveva contestato il diniego dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una propria associata. Sia il Tar Puglia sia, successivamente, la Corte costituzionale (Sentenza 144/2024) avevano già giudicato legittima la limitazione. Il Consiglio di Stato sottolinea che vi sono ragioni oggettive per distinguere tra professioni ordinistiche e non ordinistiche: il rilascio del visto di conformità richiede competenze, controlli deontologici e un sistema di abilitazione regolato per legge, elementi propri delle categorie professionali ordinistiche. Per questo la riserva non è discriminatoria e tutela l’interesse pubblico legato alla correttezza delle dichiarazioni fiscali.