Ministero dell’Interno
Circolare del 15 gennaio 2026
La circolare del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026 chiarisce come inquadrare, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione, distinguendole da quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo), in relazione agli obblighi previsti dal Dpr 151/2011.
In sintesi, bar e ristoranti sono soggetti al Dpr 151/2011 solo se inseriti in attività regolate da specifiche norme antincendio o se comprendono attività a servizio rilevanti (es. impianti di produzione di calore > 116 kW). Il D.M. 19 agosto 1996 non si applica ai pubblici esercizi con musica di sottofondo, musica dal vivo non danzante o karaoke, purché:
- non vi siano sale dedicate allo spettacolo;
- la capienza non superi 100 persone.
In questi casi l’attività resta qualificata come bar o ristorante.
Se invece l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale (assetto, impianti, gestione dell’affollamento), l’attività va rivalutata come pubblico spettacolo, con applicazione degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., del Dpr 151/2011 e delle regole tecniche specifiche (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15). La circolare è particolarmente rilevante per il settore dell’intrattenimento notturno, perché favorisce un’interpretazione uniforme delle norme e una corretta valutazione dei profili di rischio e degli obblighi antincendio.