Inail
Circolare n. 17 del 29 aprile 2026
L’Inail fornisce le istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali. Le regole contenute nella circolare valgono anche per le malattie professionali.
CERTIFICAZIONE CON ESITO DEFINITIVO DELLA LESIONE E CONCLUSIONE DELLA PROGNOSI
Il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato deve inviare all’Inail un certificato medico telematico (Modello 1SS), in cui vengono indicati diagnosi, prognosi e durata dell’inabilità temporanea al lavoro. Possono esserci più certificati nel tempo (iniziale, continuativo, definitivo), ma servono solo a gestire meglio la pratica e non cambiano il loro valore legale. L’ultimo certificato, che attesta la guarigione o l’esito definitivo della lesione, permette all’Inail di stabilire la fine dell’indennità e valutare eventuali conseguenze permanenti.
RIPRESA DEL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI PROGNOSI
Il lavoratore può tornare al lavoro alla fine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato, senza bisogno di un ulteriore certificato “definitivo”. Tuttavia, su richiesta del lavoratore o dell’Inail, può essere rilasciato un certificato medico-legale di conferma. Se non arrivano aggiornamenti, l’Inail chiude comunque il periodo entro 15 giorni. Inoltre, il medico competente può verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione.
RIPRESA DEL LAVORO ANTICIPATA
Se il lavoratore vuole rientrare prima del previsto, deve ottenere un nuovo certificato medico che anticipi la fine della prognosi.