Corte di Cassazione
Ordinanza n. 24922 del 9 settembre 2025
L’assenza dal lavoro per la fruizione del congedo parentale deve porsi, pena l’abuso del diritto, in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto. Secondo i Giudici il diritto va esercitato per la cura diretta del bambino e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura costituisce un abuso del diritto.