Presidente della Repubblica
Legge 118 dell’8 agosto 2025
G.U. n. 184 del 9 agosto 2025
È stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione, con modifiche, del D.L. 95/2025, (c.d. "Decreto Economia"). Le novità rispetto al testo originario interessano anche le causali da apporre al contratto a termine. In particolare, il nuovo comma 6-bis dell’art. 14 del D.L. n. 95/2025 posticipa al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) la disposizione transitoria contenuta nell’art. 19, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015 secondo cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Restano ferme le altre causali previste dal citato art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015 che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi): nei casi
previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni o dalla rappresentanza sindacale unitaria) e per la sostituzione di altri lavoratori. La proroga offre uno strumento di flessibilità fino a tutto il 2026.
In applicazione della normativa vigente (art. 19 D. Lgs. 81/2015), si ha quindi:
Fino a 12 mesi stipulazione libera, senza necessità di causale
Oltre 12 e fino a 24 mesi necessità di causali individuate da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti da OO.SS. comparativamente più rappresentative
in assenza di disciplina collettiva: possibilità di inserire nel contratto esigenze tecniche, organizzative o produttive che legittimino la durata superiore ai 12 mesi.