Inps
Messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026
Comunicato del 9 gennaio 2026
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha esteso al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie dovute dalle pubbliche amministrazioni all’Inps (Gestione Dipendenti Pubblici e Gestione Separata), per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021. Il D.L. ha prorogato al 31 dicembre 2026 anche il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno al versamento contributivo entro i nuovi termini, non saranno soggette alle sanzioni civili. Si ricorda che l’Inps era già intervenuto sul tema con la Circolare n. 70 del 27 marzo 2025 Gestione Dipendenti Pubblici e Gestione Separata: regime sanzionatorio.
IL CONTESTO NORMATIVO
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 Milleproroghe 2026: proroghe operative per servizi, PA e imprese proroga e amplia la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, in continuità con la normativa già vigente. Le disposizioni non introducono una disciplina nuova, ma estendono nel tempo gli effetti di misure già applicate negli anni precedenti, come chiarito dall’Inps nel Messaggio n. 84/2026.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
In particolare, viene estesa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione prevista dall’art. 3, co. 10-bis, della Legge n. 335/1995, con proroga degli effetti fino al 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la Gestione separata, il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono dichiarare e versare i contributi relativi ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate è differito al 31 dicembre 2026.
AMBITO SOGGETTIVO E TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE INTERESSATE
Il differimento dei termini di prescrizione riguarda:
1. la contribuzione pensionistica e quella per Tfs e tfr dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
2. la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, fatti salvi i provvedimenti giudiziari definitivi.
INAPPLICABILITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO
Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 anche l’inapplicabilità delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi. Le Pubbliche Amministrazioni che regolarizzeranno la propria posizione contributiva entro tale data, anche tramite rateizzazione, non saranno soggette al pagamento delle sanzioni.