26 agosto: Contratto a termine trasformato ex tunc in indeterminato e indennità di disoccupazione

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Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili
Sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025
La Corte torna a pronunciarsi in materia di indennità di disoccupazione e in particolare, affronta la questione di legittimità della ripetizione dell’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore successivamente alla cessazione di un contratto a termine, poi convertito ex tunc in contratto a tempo indeterminato per effetto di sentenza passata in giudicato. Sul punto stabilisce che, in caso di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro e conseguente ricostituzione ex tunc del rapporto, l’indennità di disoccupazione è dovuta per il periodo tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità. Tale prestazione ha infatti natura previdenziale e mira a compensare la perdita di reddito.
IL CASO
Un lavoratore assunto con contratto a termine percepisce l’indennità di disoccupazione dopo la cessazione dell’ultimo contratto. In seguito, una sentenza accerta la nullità del termine e dispone la conversione ex tunc del rapporto. L’Inps chiede la restituzione dell’indennità erogata.
LA QUESTIONE
L’indennità di disoccupazione deve o no essere restituita all’Istituto.
SOLUZIONE DELLA CORTE
L’indennità è irripetibile se il lavoratore, nel periodo interessato, non ha svolto attività né percepito retribuzione.

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