Ministero del Lavoro
Risposta a Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025
L’Anpit (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario) ha sottoposto al Ministero un quesito interpretativo riguardante la nozione di “scostamento non grave”, prevista dall’art. 3, co. 3, del D.M. 30 gennaio 2015, in materia di regolarità contributiva.
IL QUESITO
Nello specifico, ha chiesto se – nel caso in cui un’azienda abbia sanato completamente i debiti contributivi principali e siano rimasti a carico solo interessi o sanzioni (ossia accessori di legge) – l’ente previdenziale debba comunque rilasciare il Durc regolare, atteso che la posizione contributiva principale è in regola e le somme residue non compromettono, secondo Anpit, la sostanza della regolarità.
IL PARERE DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro, tuttavia, ha dato parere negativo. Nella sua risposta ha chiarito che:
• le sanzioni civili non sono elementi accessori irrilevanti, ma fanno parte a tutti gli effetti dell’obbligazione contributiva. Esse hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria, legata direttamente al mancato o ritardato pagamento dei contributi;
• di conseguenza, anche se il debito originario è stato sanato, la presenza di sanzioni e interessi non saldati costituisce comunque una posizione irregolare, se supera determinati limiti.
La normativa (art. 3, co. 3 del DM 2015) è molto chiara: è possibile rilasciare un Durc regolare solo se il debito complessivo (comprensivo di contributi, sanzioni e interessi) non supera i 150 euro. Oltre questa soglia, l’ente non può considerare regolare la posizione e deve attivare le procedure per il recupero. Infine, il Ministero ha sottolineato che questa soglia dei 150 euro è già integrata nel sistema informatico del Durc On Line, che rilascia automaticamente l’attestazione solo in presenza di scostamenti inferiori o uguali a tale limite.
IN SINTESI
Per essere considerati in regola ai fini del Durc, non basta aver pagato solo i contributi principali: anche sanzioni e interessi devono essere saldati, salvo che l’importo complessivo residuo non superi i 150 euro. In caso contrario, il Durc non può essere rilasciato e l’ente previdenziale può attivare le ordinarie procedure di recupero coattivo.