7 maggio: Emergenza sud e isole: una tantum per chi ha sospeso l’attività

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Inps
Circolare n. 53 del 7 maggio 2026
Il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, all’art. 6, co. 1, riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici. L’Inps, con la Circolare n. 53/2026 illustra la disposizione in commento e fornisce le istruzioni per l’accesso all’indennità una tantum riconosciuta dalla medesima.

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Emergenze INPS_Circolare-numero-53-del-07-05-2026.pdf -
Emergenze INPS_Circolare-numero-53-del-07-05-2026_Allegato-n-1.pdf -
Emergenze INPS_Circolare-numero-53-del-07-05-2026_Allegato-n-2.pdf -
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