Inps
Messaggio n. 1943 del 10 giugno 2026
Comunicato del 10 giugno 2026
A partire dall'anno d'imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti sono esenti dall'Irpef, indipendentemente dal nesso con l'evento che ha dato origine al riconoscimento dello status. Lo ha stabilito la Circolare 30 aprile 2026, n. 51 Pensioni vittime del dovere: esenzione Irpef, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. L’Istituto, con il Messaggio 10 giugno 2026, n. 1943, fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati. Inoltre, si ricorda che il beneficio si applica alle pensioni di prima liquidazione e a quelle già erogate, comprese quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata. Per accedere all'esenzione, è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, dichiarando il proprio status e indicando gli estremi del decreto di riconoscimento. Le richieste possono essere inoltrate direttamente tramite la pagina Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, Ape Sociale e Beneficio precoci mediante l’identità digitale (Spid, Cie, Cns o eIDAS) oppure attraverso i patronati abilitati. Per le eventuali contestazioni relative ad anni d'imposta precedenti al 2026, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate.