8 gennaio: Esonero contributi imprese agricole e dell’allevamento: comunicazioni

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Inps
Messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026
Comunicato del 8 gennaio 2026
L’Inps comunica che sono stati effettuati i controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei contributi dovuti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura [At. 222, co. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – interventi emergenza Covid-19]. Le richieste annullate, con l’indicazione delle motivazioni del rigetto, sono in fase di notifica. Tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, può essere regolarizzato l’eventuale debito o può essere presentata una domanda di riesame.
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO
Dalla notifica del provvedimento decorrono:
• i termini per il pagamento delle somme dovute;
• i termini per la presentazione dell’istanza di riesame;
• i termini rilevanti ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio.
Le motivazioni del rigetto dell’agevolazione sono riportate:
1. nel provvedimento di annullamento notificato al datore di lavoro;
2. nelle “note di elaborazione” presenti in calce al modulo di domanda di esonero.
Nelle note di elaborazione sono inoltre indicati:
• gli importi da restituire;
• le codeline da utilizzare per il pagamento.
COSA FARE DOPO L’ANNULLAMENTO
Il datore di lavoro può presentare una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” attraverso la funzione di Comunicazione Bidirezionale, accessibile dalla sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, che consente di ottenere il dettaglio degli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può presentare un’istanza di rateazione, sempre tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente. Va ricordato che, in presenza di determinate condizioni, la sanzione civile applicabile al debito contributivo può essere ridotta del 50%, cioè in caso di:
- pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento;
- presentazione di un’istanza di rateazione entro il termine di 30 giorni.
Infine, avverso i provvedimenti di annullamento dell’esonero contributivo, il datore di può presentare una istanza di riesame tramite la funzione di Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, utilizzando come oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Agevolazioni e altri benefici INPS_Messaggio-numero-72-del-07-01-2026.pdf -
Agevolazioni e altri benefici Portale Inps - Esonero contributi imprese agricole e dell’allevamento_ comunicazioni.pdf -
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