9 gennaio: Esposizione all'amianto: novità in Gazzetta

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Presidente della Repubblica
D. Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2025
G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”. Il provvedimento, entra in vigore il 24 gennaio 2026 e recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 che apporta modiche alla Direttiva UE 2009/148 relativa alle misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. La norma apporta modifiche sostanziali al D. Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), ridefinendo gli standard di sicurezza per i lavoratori esposti all'amianto.

Articolo Ambito / Tema Sintesi delle novità principali
Art. 2 Campo di applicazione Conferma il quadro normativo vigente (L. 257/1992 e D. Lgs. 81/2008). Tuttavia, revisiona gli artt. 244–262 del TU con estensione del campo di applicazione a tutte le attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifiche, attività estrattive in pietre verdi, emergenze e incendi). Aggiornato anche l’elenco delle patologie professionali con introduzione dell’Allegato XLIII-ter.
Art. 4 Obblighi del datore di lavoro Modifica dell’art. 248 TU: il datore di lavoro deve individuare preventivamente la possibile presenza di amianto, anche richiedendo informazioni ai proprietari degli immobili. In assenza di dati, è ammesso il ricorso a operatori qualificati.
Art. 5 Valutazione del rischio e misure di prevenzione Per ogni attività con possibile esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve valutare natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Art. 6 Notifica agli organi di vigilanza Revisione dell’art. 250 TU: la notifica deve essere più dettagliata, includendo procedure operative, misure di protezione e decontaminazione, gestione dei rifiuti, sistemi di ricambio d’aria (ambienti confinati). Deve indicare numero e nominativi dei lavoratori, formazione, ultima visita medica e Dpi utilizzati.
Art. 9 Controllo dell’esposizione Aggiornamento dell’art. 253 TU: fino al 20 dicembre 2029 consentita microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 obbligatoria microscopia elettronica o metodi equivalenti. Obbligo di rilevare anche fibre < 0,2 μm.
Art. 10 Sospensione dei lavori Obbligo di sospensione immediata dei lavori in caso di superamento dei valori limite o rinvenimento di amianto non identificato. Ripresa consentita solo dopo l’adozione di misure idonee. Prevista l’individuazione delle cause e l’attuazione di misure correttive.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sicurezza e igiene sul lavoro 6 PR - DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213 - Sicurezza amianto.pdf -
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