Corte di Giustizia Europea
Sentenza del 17 marzo 2026 - Causa C-258/24
Un’associazione cattolica non può licenziare una dipendente solo perché ha abbandonato la Chiesa cattolica. Un simile provvedimento sarebbe legittimo solo se il requisito di appartenere alla Chiesa fosse essenziale, giustificato e coerente con la natura delle attività svolte e con l’etica dell’organizzazione. La Corte di giustizia chiarisce che occorre trovare un equilibrio tra due interessi:
da un lato, il diritto del datore di lavoro religioso a preservare la propria identità ed etica;
dall’altro, il diritto dei lavoratori a non essere discriminati per motivi religiosi.
Gli Stati membri hanno un certo margine di discrezionalità in questo bilanciamento.
Pur senza mettere in discussione l’etica della chiesa, spetta ai giudici nazionali — e non all’organizzazione stessa — verificare se un determinato requisito religioso sia davvero necessario e giustificato per lo svolgimento del lavoro. Nel caso concreto, la Corte ritiene che un’associazione cattolica come quella tedesca di consulenza sulla gravidanza non possa, in linea di principio, licenziare una dipendente per aver lasciato la Chiesa, soprattutto se impiega anche persone non cattoliche per le stesse mansioni. In una situazione simile, infatti, l’abbandono della Chiesa non sembra compromettere l’etica o l’autonomia dell’associazione. La valutazione finale spetta comunque al giudice nazionale.