Inps
Messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025
Comunicato del 13 novembre 2025
L’Inps fornisce indicazioni relative al pagamento a conguaglio delle prestazioni integrative della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) e dell’Assegno di integrazione salariale (Ais) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. A seguito dell’accoglimento della domanda, il pagamento della prestazione integrativa Cigs, Cigo e Ais viene autorizzato e la relativa autorizzazione, contenente i dati della prestazione e il montante conguagliabile, è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente (cliccando su “Dati complementari” e “Cruscotto Cig e Fondi”). Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa. Il datore di lavoro/intermediario abilitato non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni. Il conguaglio per la prestazione integrativa Cigs, Cigo e Ais può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell’importo autorizzato. La procedura di pagamento calcola anche l’importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sulla prestazione integrativa e lo rende disponibile nel Cruscotto Cig e Fondi.