InL
Nota n. 1511 del 16 febbraio 2026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione per le guardie giurate non può essere considerata automaticamente come uno strumento indispensabile alla prestazione lavorativa. Il quesito verte sul D.M. n. 269/2010 che, nel regolare l'attività degli istituti di vigilanza, sancisce l'obbligatorietà dei sistemi di geolocalizzazione.
IL CASO
Il quesito nasceva dalla richiesta di capire se i dispositivi GPS forniti alle guardie giurate – utilizzati per garantire un sistema di comunicazione efficiente tra centrale operativa e personale sul territorio, con supporto cartografico e georeferenziazione – potessero essere qualificati come strumenti di lavoro veri e propri. Se così fosse, sarebbero esclusi dall’applicazione della procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), che richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’installazione di impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
LA RISPOSTA DELL’ISPETTORATO
Nella sua risposta, l’InL riconosce che i sistemi GPS sono strumenti che permettono interventi più rapidi in caso di allarme o emergenza, aumentano la sicurezza delle guardie durante il servizio e rispondono a esigenze organizzative e produttive, facilitando l’individuazione e il raggiungimento tempestivo dei luoghi interessati dagli interventi. Tuttavia, proprio perché tali sistemi rispondono prevalentemente a esigenze organizzative, produttive e di sicurezza – e non costituiscono strumenti strettamente necessari per rendere la prestazione lavorativa – non possono essere assimilati agli strumenti di lavoro esclusi dalla disciplina dell’art. 4. Di conseguenza, la loro installazione richiede comunque il rispetto della procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori: è quindi necessario un accordo sindacale oppure, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato competente.
Ricordiamo che l’Ispettorato è recentemente intervenuto sul tema con la Nota n. 831 del 28 gennaio 2026 Aziende igiene ambientale: tracciabilità dei rifiuti anche senza accordo sindacale, riguardante la tracciabilità dei rifiuti nelle aziende igiene ambientale.