Corte di Cassazione
Ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025
La Corte di Cassazione ha confermato che l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione Inps, anche se il lavoratore vi rinuncia formalmente. La Corte ha ricordato che il rapporto contributivo ha natura pubblicistica e non può essere modificato da accordi individuali tra datore e lavoratore. L’indennità sostitutiva del preavviso è considerata retribuzione imponibile e quindi soggetta a contribuzione nel momento stesso in cui il licenziamento senza preavviso ha effetto, anche se non è stata effettivamente pagata.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 34/2025, riservata agli abbonati.