Inps
Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026
Comunicato del 29 gennaio 2026
L’Inps riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigs e Cisoa), dell’Assegno di integrazione salariale del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.
Riporta, inoltre, l’importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro), dell’indennità di disoccupazione agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
In sintesi:
Trattamenti di Cigo, Cisoa, Cigs e assegno di integrazione salariale erogato dal Fis
L’importo lordo mensile è pari ad € 1.423,69 che diventa € 1.340,56, al netto della riduzione di cui all’art. 26 della Legge n. 41/1986 pari al 5,84%.
Trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali
L’importo è pari ad € 1.708,44 (lordo) ed € 1.608,66 (netto).
Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito
Va da € 1.407,77 ad € 2.049,90 in relazione alla retribuzione mensile lorda.
Assegno emergenziale
Va da € 2.899,50 ad € 4.571,55.
Assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo
Va da € 2.780,97 ad € 4.350,50, a seconda della fascia retributiva.
Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
I massimali vanno da € 1.407,77 ad € 2.049,90 a seconda della retribuzione mensile lorda.
Naspi e Dis-Coll
L’indennità è pari ad € 1.584,70.