8 luglio: Interdizione al lavoro per maternità: indicazioni operative dell’Ispettorato

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Nota prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025
Com’è noto, gli artt. 6, 7 e 17, D. Lgs. n. 151/2001, prevedono la possibilità di interdizione dal lavoro, sia prima sia dopo il parto, nei casi in cui le mansioni o l’ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni più sicure. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 5944/2025, ha fornito ai propri ispettori le istruzioni operative riguardanti l’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro per maternità. Tra l’altro, l’Ispettorato ricorda che il datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (artt. 28 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008 ), e alla valutazione dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (art. 11 D. Lgs. 151/2001 ). Ed è a questo documento che l’Ispettorato si affida per l’emissione del provvedimento di interdizione di norma senza accedere nei luoghi di lavoro.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 28/2025.

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Orario di lavoro e assenze INL NOta 5944 interdizione lavoro maternità.pdf -
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