InL
Nota n. 6162 del 16 luglio 2025
La circolare congiunta InL – Conferenza delle Regioni (Nota n. 6261/2025) chiarisce che non esiste alcun divieto normativo che impedisca di individuare un apprendista o un lavoratore con solo 12 mesi di anzianità come preposto alla sicurezza, purché:
- siano in possesso delle competenze concrete e della formazione adeguata previste dagli art.2, 18, 19 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro);
- svolgano effettivamente il ruolo, esercitando i poteri necessari per prevenire incidenti e garantire la sicurezza.
Peraltro. Già la Corte di Cassazione Penale (Sentenza n. 6790/2024) aveva ribadito che non è legittimo escludere un apprendista dal ruolo di preposto solo per la sua qualifica, se ha le competenze necessarie.
IN SINTESI
La qualifica di apprendista o la scarsa anzianità non sono di per sé incompatibili con il ruolo di preposto. L’idoneità va valutata in base alla capacità reale del lavoratore di svolgere le funzioni e non solo in base alla tipologia contrattuale. È necessaria una verifica concreta caso per caso da parte degli organi di vigilanza, per accertare la formazione effettiva e la possibilità reale di esercitare poteri di vigilanza e intervento.
CONTROLLI
Le verifiche da parte degli Ispettori dovranno accertare che il preposto:
comprenda e applichi le norme di sicurezza;
sia realmente formato e in grado di intervenire;
svolga le sue funzioni in un contesto lavorativo coerente con le sue responsabilità.