Inps
Messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025
Comunicato del 23 ottobre 2025
L’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cosiddetta “riforma Fornero”), consente alle aziende con più di 15 dipendenti, in caso di eccedenza di personale, di stipulare accordi con i sindacati per incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione. In base a tali accordi, il datore di lavoro si impegna a finanziare una prestazione economica erogata dall’Inps, pari alla pensione che il lavoratore percepirebbe se andasse in pensione in quel momento, e a versare i contributi figurativi fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. L’Inps fornisce precisazioni sulle modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo, per i quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata alla quota eccedente il massimale contributivo.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 41/2025, riservata agli abbonati.