8 gennaio: Legge di bilancio 2026: iperammortamento per gli investimenti

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La Redazione
Nota dell’8 gennaio 2026
La Legge n. 199/2026, ai co. 427-463 dell’art. 1, introduce un nuovo iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e destinato a sostituire i precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, con effetti sulle quote di ammortamento o sui canoni di leasing deducibili ai fini Irpef e Ires.
AMBITO SOGGETTIVO
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:
 forma giuridica;
 settore di appartenenza;
 dimensione dell’impresa;
 regime contabile adottato.
Sono invece esclusi:
 i lavoratori autonomi;
 i contribuenti in regime forfetario;
 le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
 le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
 i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001.

L’AGEVOLAZIONE
La maggiorazione è modulata in base all’importo dell’investimento:
 180% fino a 2,5 milioni di euro,
 100% tra 2,5 e 10 milioni,
 50% tra 10 e 20 milioni.
Per i leasing rileva il costo sostenuto dal locatore. L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.
BENI E MATERIALI AGEVOLABILI
Sono agevolabili i beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, inclusi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026. Per i beni materiali è generalmente richiesta una certificazione di origine UE, mentre per i beni immateriali è necessaria una dichiarazione sull’origine e sullo sviluppo del software. Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, con specifici requisiti per gli impianti fotovoltaici.
PROCEDURA
L’iperammortamento non opera automaticamente, ma richiede il rispetto di una procedura telematica gestita dal Gse, articolata in comunicazioni preventive, di conferma e di completamento, oltre a una perizia tecnica che attesti l’interconnessione dei beni.
CUMULO CON ALTRI INCENTIVI
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, entro il limite del costo sostenuto, ma non è applicabile agli investimenti già agevolati con il credito d’imposta beni strumentali 2025.
MODALITÀ OPERATIVE
In caso di cessione del bene o trasferimento all’estero durante il periodo di fruizione, il beneficio resta valido se il bene viene sostituito con uno tecnologicamente analogo o superiore. Le modalità operative sono demandate a un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attualmente in fase di definizione.

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