La Redazione
Nota del 5 gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 121) interviene in modo significativo sulla previdenza complementare, modificando il D. Lgs. n. 252/2005. A partire dal periodo d’imposta 2026 viene innalzato il limite annuo dei contributi deducibili, che passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L’aumento, pari a circa 146 euro, riguarda tutti gli aderenti alle forme di previdenza complementare e comporta anche un aggiornamento della cosiddetta “super-deduzione” prevista per i giovani.
LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007
In particolare, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare (o di apertura di sottoconti italiani di Pepp) versano importi inferiori al limite massimo annuo, viene riconosciuta la possibilità di recuperare la deduzione non utilizzata negli anni successivi. Le somme non dedotte nel primo quinquennio costituiscono infatti un “plafond” di deducibilità che può essere sfruttato dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno di partecipazione. Questo meccanismo consente, entro determinati limiti, di dedurre contributi superiori al tetto ordinario annuo: fino al 2025 l’incremento massimo è pari a 2.582,29 euro annui (metà del vecchio limite), mentre dal 2026 sale a 2.650 euro annui. Ne deriva che, a partire dal sesto anno di partecipazione, il limite complessivo di deducibilità può arrivare fino a 7.950 euro annui, sempre entro il plafond accumulato nel primo quinquennio. Viene inoltre uniformato il regime fiscale delle prestazioni, prevedendo una ritenuta del 20%, riducibile fino a cinque punti percentuali in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare.
NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
La riforma non si limita agli aspetti fiscali. La norma interviene anche sull’articolo 11 del D. Lgs. n. 252/2005, introducendo nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche, come:
- la rendita a durata definita,
- i prelievi flessibili,
- l’erogazione frazionata per almeno cinque anni,
oltre a disciplinare il calcolo della vita attesa residua.
TUTELA DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI
Infine, il legislatore rafforza la tutela delle posizioni individuali, richiamando i limiti di cedibilità e pignorabilità analoghi a quelli delle pensioni obbligatorie, elimina alcuni vincoli contrattuali sulle anticipazioni e amplia le competenze regolamentari del Mef, anche in materia di frazionamento del montante e definizione dei criteri minimi dei percorsi di investimento.