20 novembre: Luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo

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Ministero del Lavoro
Risposta a Interpello n. 2 del 20 novembre 2025
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha fornito chiarimenti riguardanti “l’applicazione del Titolo – II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”. Dopo un’analisi della normativa afferma che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Sezione 3, Sentenza 29 dicembre 2022, n. 49459), nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile.

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Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sicurezza e igiene sul lavoro ML Interpello-2-del-20112025 luogo lavoro.pdf -
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