Corte di Cassazione
Ordinanza n. 27104 del 9 ottobre 2025
La Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore a cui era stato negato l’indennizzo Inail per malattia professionale. La Corte ha ribadito che il riconoscimento della malattia professionale presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro, poiché solo chi rientra tra i soggetti assicurati ai sensi dell’art. 4 del Dpr 1124/1965 può beneficiare delle tutele Inail. Di conseguenza, spetta al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro e il collegamento con l’attività svolta. Nel caso esaminato, tale prova non era stata fornita, quindi l’Inail non era tenuto a corrispondere l’indennizzo. In sintesi: senza prova del rapporto di lavoro, non può essere riconosciuta la malattia professionale né l’indennizzo Inail.