Corte di Cassazione
Ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026
La Cassazione rileva che l’inadempimento contributivo assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata, Ne consegue che, il mancato versamento della contribuzione, costituisce rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e tale da integrare la giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., presupposto per l’erogazione della Naspi. A tal proposito, si ricorda che la normativa stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 22/2015.