18 settembre: Posticipo al pensionamento: chiarimenti sull’esenzione fiscale

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 247 del 18 settembre 2025
Ai sensi della lettera ibis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir non concorrono a formare il reddito «le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa». L'Ente istante ha richiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera ibis) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in relazione a una recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. L’Agenzia ha precisato che il regime di esenzione fiscale è applicabile anche ai dipendenti pubblici e, in generale, a tutti gli iscritti alle forme esclusive, garantendo così parità di trattamento tra tutte le categorie di lavoratori interessati.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 37/2025, riservata agli abbonati.

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Agevolazioni e altri benefici AE Interpello 247-2025.pdf -
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