Ministero dell’Interno
Decreto del 20 giugno 2025
G.U. n. 156 dell'8 luglio 2025
È stato pubblicato in Gazzetta il decreto che approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea e che entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 7 agosto 2025.
Campo di applicazione e obiettivi
Il decreto si applica sia alle nuove gallerie sia a quelle già in esercizio. La norma, composta da 7 articoli e un allegato tecnico, a sua volta suddiviso in due Titoli:
Titolo I: si applica alle gallerie di nuova realizzazione;
Titolo II: si applica alle gallerie già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.
Le misure di prevenzione incendi mirano a:
E ridurre le cause di incendio,
E garantire la stabilità delle strutture,
E limitare la propagazione del fuoco,
E assicurare il soccorso degli utenti,
E consentire l'intervento sicuro delle squadre di emergenza.
Uso di prodotti antincendio
I prodotti devono essere:
E identificati e qualificati dal produttore,
E accettati dal responsabile dei lavori,
E conformi alle normative UE o, se non previste, alle norme nazionali o accordi equivalenti.
Deroghe
È possibile chiedere deroghe per gallerie con caratteristiche particolari, rivolgendosi al Comando dei vigili del fuoco.
Adeguamenti per gallerie esistenti
Le gallerie in esercizio devono adeguarsi alle nuove norme in tempi precisi:
MISURE TERMINE
Misure gestionali Subito
Misure per facilitare i soccorsi Entro 6 mesi
Misure per l’autosoccorso Entro 1 anno
Tutte le altre misure previste Entro 5 anni
Al termine di ogni fase di adeguamento, va presentata la Scia antincendio.