Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2026
La Corte di è occupata della legittimità della norma che punisce chi ottiene indebitamente il Reddito di cittadinanza tramite dichiarazioni false o omissioni. In particolare, si tratta dell’art. 7, co.1, del D.L. n. 4 del 2019, che prevede una pena piuttosto severa: la reclusione da due a sei anni. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se questa pena fosse compatibile con i principi di uguaglianza e proporzionalità della pena sanciti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il dubbio nasceva anche dal confronto con altri reati simili, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (punita molto meno severamente).
IL CASO
Il caso concreto da cui nasce la questione riguarda una donna che, nella domanda per il Reddito di cittadinanza, aveva dichiarato falsamente di vivere da sola, omettendo invece la presenza del padre convivente, titolare di pensione e proprietario della casa. In questo modo aveva ottenuto il beneficio senza averne diritto. Il giudice di Firenze, pur riconoscendo la responsabilità dell’imputata, ha sollevato la questione di costituzionalità ritenendo la pena eccessiva e irragionevole rispetto ad altri reati analoghi.
LA SENTENZA DELLA CORTE
La Corte, però, ha respinto queste obiezioni. In modo chiaro, ha affermato che:
la pena non è intrinsecamente sproporzionata, anche se severa, perché il minimo di due anni non è di per sé irragionevole;
il trattamento più duro rispetto ad altri reati simili è giustificato dalle caratteristiche specifiche del Reddito di cittadinanza: si tratta di una misura molto diffusa, facilmente accessibile tramite autocertificazioni e con controlli spesso successivi. Per questo il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una sanzione più efficace sul piano deterrente.
Infine, la Corte sottolinea che questa decisione resta importante anche oggi, nonostante l’abolizione del Reddito di cittadinanza, perché il nuovo Assegno di Inclusione prevede sanzioni penali analoghe.