Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 2 del 12 gennaio 2026
L’Agenzia delle Entrate ha confermato un orientamento già espresso in precedenza in materia di regime agevolato per i lavoratori impatriati. In particolare, è stato chiarito che un lavoratore che rientra in Italia dopo un periodo all’estero può accedere al nuovo regime impatriati introdotto dal D. Lgs. n. 209/2023 anche se svolge l’attività lavorativa in smart working per un datore di lavoro straniero diverso da quello per cui lavorava all’estero, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
IL CASO ESAMINATO
Il caso esaminato riguarda un lavoratore che, dopo essersi iscritto all’Aire e aver lavorato nel Regno Unito, è rientrato in Italia e ha iniziato a prestare la propria attività in modalità agile per una società estera priva di qualsiasi collegamento con il precedente datore di lavoro. Attraverso l’interpello, il contribuente ha chiesto conferma della possibilità di beneficiare del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Nel rispondere, l’Agenzia ha richiamato la prassi già consolidata sul previgente regime impatriati, sottolineando che l’elemento determinante per l’accesso all’agevolazione non è la residenza del datore di lavoro, bensì il luogo in cui l’attività lavorativa viene effettivamente svolta. Pertanto, il beneficio spetta ai lavoratori che rientrano in Italia e svolgono prevalentemente la propria attività nel territorio nazionale, anche se alle dipendenze di un datore di lavoro estero e in smart working.
BUSTA PAGA E DICHIARAZIONE
Infine, l’Agenzia ha precisato che, qualora il datore di lavoro non applichi direttamente l’agevolazione in busta paga, il lavoratore potrà comunque fruire del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi.