Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 82/E del 20 marzo 2026
Sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di fruire del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” di cui all’art. 5 del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 e, in particolare, se:
1. la continuità del rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro estero (non operante in Italia e non appartenente a un gruppo con soggetti residenti in Italia) e la circostanza di lavorare in smart working in Italia per azienda estera costituisca causa ostativa all’accesso al beneficio;
2. il reddito agevolabile concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura più favorevole del 40%, ancorché i tre figli minori siano già residenti in Italia.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
L’Agenzia ha precisato che:
1. la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all’agevolazione, fermo restando che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia e che il lavoratore abbia maturato il periodo minimo di residenza all’estero richiesto;
2. i redditi agevolabili sono quelli prodotti in Italia, anche se corrisposti da un datore di lavoro estero;
3. in presenza dei tre figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40 per cento, anche se i figli sono rientrati in Italia prima del lavoratore.