Corte di Cassazione
Ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ex dipendenti per il ricalcolo del Tfr. Come noto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, da prendere a base per il calcolo del Tfr, comprende, ai sensi dell’art. 2120 C.C., “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il fatto che il contratto collettivo elenchi, tra gli elementi utili al calcolo del Tfr, soltanto le voci che compaiono stabilmente in busta paga come componenti fisse della retribuzione non significa che altre indennità o compensi non possano essere inclusi nel computo. Ciò che rileva, infatti, è che si accerti che detti emolumenti ulteriori siano stati erogati con carattere di corrispettività rispetto alla prestazione resa e per un periodo significativo di tempo, così da escluderne il carattere occasionale.