Agenzie delle Entrate
Risposta a Interpello n. 237/E del 10 settembre 2025
L’Agenzia ha precisato che, se il datore di lavoro fornisce l’energia elettrica per la ricarica del veicolo elettrico in uso promiscuo, detta fornitura non costituisce reddito imponibile per il dipendente, poiché inclusa nel valore forfetario calcolato con le tabelle Aci. Inoltre, eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica, per l’uso privato, devono essere trattenute dalla sua retribuzione netta e non possono essere dedotte dal valore del fringe benefit ai fini fiscali.