Inps
Messaggio n. 981 del 20 marzo 2026
A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il Messaggio n. 981/2026, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’art. 5, co. 3, del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato.
Fornisce altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato. Le istruzioni operative illustrate nel messaggio si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione dello stesso. Possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza. Resta ferma la facoltà per l’interessato di presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.