Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 296/E del 26 novembre 2025
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli importi derivanti dal riscatto di una posizione maturata presso un Fondo pensione italiano da un soggetto residente all’estero (Singapore) devono essere collocati tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall’art. 14, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore. Sul presupposto che la posizione previdenziale sia stata maturata interamente negli anni in cui il Contribuente svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, il riscatto anticipato viene inquadrato come componente riconducibile al precedente rapporto di lavoro. Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria conclude che i redditi derivanti dal riscatto debbano essere imponibili in Italia e che l’eventuale doppia imposizione debba essere risolta dal Paese di residenza (Singapore) ai sensi dell'articolo 22 della relativa Convenzione.