Inps
Circolare n. 145 del 21 novembre 2025
Comunicato del 24 novembre 2025
Il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell’Economia, ha confermato anche per il 2025 la riduzione contributiva dell'11,5%, a favore delle imprese del settore edile. L’Istituto, con la Circolare 21 novembre 2025, n. 145, illustra i requisiti necessari per accedere al beneficio e spiega che l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:
- settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
- settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.
BENEFICIARI E CONDIZIONI
La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica. Per accedere al beneficio, le imprese devono:
- essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
- rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.
SGRAVIO
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025. In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione "7N" per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026. Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens. La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.