7 ottobre: Somministrazione a tempo indeterminato e indennità di disponibilità

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Consiglio di Stato
Sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’indennità di disponibilità, prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 81/2015, è sempre dovuta dall’Agenzia di Lavoro se il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore cliente.
IL FATTO
L’Agenzia di somministrazione impugna davanti al giudice un provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro che le contesta di non aver pagato l’indennità di disponibilità ai lavoratori a tempo indeterminato nei periodi senza missione, sospendendo invece i rapporti di lavoro e chiedendo la cassa integrazione. L’Agenzia sostiene che non è obbligata a seguire il Ccnl della somministrazione – che prevede tale indennità – perché non aderisce a nessuna associazione datoriale. Il Tar respinge il ricorso, affermando che l’obbligo di pagare l’indennità deriva dalla legge, non dal contratto collettivo.
LA SENTENZA
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar: l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 81/2015 è sempre dovuta per legge; la contrattazione collettiva può solo determinarne l’ammontare, non stabilire se sia dovuta. L’Agenzia, quindi, non può escludere l’indennità tramite regolamenti interni.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Retribuzione Consiglio di stato Sentenza 7853 indennità di disponibilità.pdf -
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